2 agosto 2022

Dilazione dei ruoli: le novità del DL aiuti

Memory n. 135 del 02.08.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 15 bis del DL n. 50 del 17.05.2022, inserito in sede di conversione dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 91 del 15.07.2022, il legislatore ha introdotto alcune disposizioni al fine di consentire alle imprese, ai professionisti ed agli altri contribuenti di far fronte alle esigenze di liquidità, anche temporanee, garantendo un maggior agio nella dilazione dei ruoli prevista dall’articolo 19 del DPR n. 602/73. In particolare, le modifiche prevedono quanto segue: i) il limite oltre il quale il contribuente è tenuto a documentare e dimostrare la temporanea difficoltà economica viene innalzato a 120.000 euro; ii) la soglia di 120.000 euro viene determinata in relazione a ciascuna richiesta anziché alle somme iscritte a ruolo; iii) la dilazione decade a seguito del mancato pagamento di almeno 8 rate anziché 5 (anche non consecutive); iv) in caso di decadenza, il carico in relazione al quale la stessa si è verificata non può essere nuovamente rateizzato; v) è possibile presentare istanze di dilazione per carichi diversi a quello in relazione al quale si è verificata la decadenza. Si segnala che per le dilazioni ottenute prima della data di entrata in vigore della modifica normativa, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato previo pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni introdotte dal DL n. 50/2022 convertito. Si segnala, inoltre, che le modifiche si applicano ai provvedimenti di accoglimento delle richiesta di dilazione presentate a decorrere dal 16.07.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione. Come noto l’articolo 19 del DPR n. 602 del 29.09.1973 prevede la possibilità, da parte del contribuente, di richiedere all’Agente per la Riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate. In caso di comprovato peggioramento, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizioni che non sia intervenuta decadenza. La rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora il contribuente si trovi in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
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