29 aprile 2020

DPCM 26.04.2020: le attività sospese nella fase 2 dell’emergenza sanitaria

Memory n. 87 del 29.04.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DPCM 26.04.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 sono state fornite le disposizioni relative alla gestione della così detta “fase 2” dell’emergenza sanitaria. Il provvedimento definisce le attività che resteranno sospese dal 04.05 fino al 17.05.2020, oltre a fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento delle attività ed indicazioni sulla libertà di spostamento personale. Tra le indicazioni riferite alle attività economiche, segnaliamo che: i) restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, termali, culturali, sociali, ricreativi; ii) restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, di prima necessità e di tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie (le attività non sospese devono rispettare le condizioni previste per limitare il contagio); iii) le attività di ristorazione sono consentite nella sola modalità di erogazione tramite asporto e consegna a domicilio, fatta eccezione per i servizi mensa e catering continuativo (nel rispetto delle condizioni previste per limitare il contagio); iv) sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande siti in stazioni ferroviarie, lacustri o site presso stabilimenti di rifornimento (escluse autostrade con consumo al di fuori dei locali), mentre possono operare le attività site negli ospedali e negli aeroporti (nel rispetto delle condizioni imposte); v) sono sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona non inclusi nell’allegato 2 al decreto; vi) sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e del settore agricolo, zootecnico e agro alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; vii) vengono modificati i servizi pubblici di trasporto al fine di fare fronte alle necessità di trasporto essenziali e (contemporaneamente) evitare aggregazioni nelle fasce orarie di maggiore fruizione; viii) vengono fornite disposizioni ad hoc per l’esercizio dell’attività professionale (sanificazione, lavoro agile e assunzione di protocolli anti contagio); viii) le attività produttive industriali e commerciali sono in generale sospese, fatta eccezione quelle indicate in apposito elenco (le quali dovranno adottare protocolli anti contagio, viene in ogni caso prevista la possibilità di esercitare liberamente tramite lavoro agile).
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