7 maggio 2021

E-fatture: definite le procedure per l’integrazione dell’imposta di bollo

Memory n. 85 del 07.05.2021 a cura della Redazione

Con il provvedimento 4.2.2020 n. 34958, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo - per le quali tuttavia il tributo risulti dovuto - nonché per la relativa consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Nello stesso provvedimento sono state determinate le modalità per la comunicazione delle irregolarità, al fine del recupero dell'imposta dovuta e non versata. L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, due distinti elenchi, il primo dei quali ("Elenco A"), conterrà le e-fatture inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, mentre il secondo ("Elenco B"), suscettibile delle modifiche del contribuente, riporterà le fatture elettroniche via SdI riferite alle operazioni effettuate dal 1.1.2021 che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo. Il contribuente potrà modificare l'Elenco B, qualora ritenga che per una o più fatture non si siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta o integrarlo qualora l'Agenzia non abbia tenuto conto di e-fatture soggette al tributo. Sulla base dei due elenchi, l'Amministrazione finanziaria comunicherà al soggetto passivo l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre.
Categorie:Fatturazione elettronica
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6