9 luglio 2020

Eco-Sisma bonus applicabile a tutti gli immobili delle imprese: chiarimenti dell’Agenzia

Memory n. 139 del 09.07.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risoluzione n. 34/E del 25.06.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione dei benefici previsti per i lavori di risparmio energetico e antisismici, con particolare riferimento all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione. Con tale intervento, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione circa i limiti sostenuti nell’accesso ai benefici nel caso di immobili delle imprese alla luce di quanto sostenuto dalla Cassazione con alcune pronunce (tra le più recenti sent. Cass. n. 29162 del 12.11.2019), con cui è stato stabilito che la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica spetta alle imprese per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione. La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che il bonus fiscale finalizzato alla riqualificazione degli edifici esistenti si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società. La ratio della detrazione fiscale, quindi, consiste nell’intento di incentivare gli interventi di miglioramento energetico, a nulla rilevando la distinzione tra immobili strumentali, immobili merce e immobili patrimonio ai fini della detrazione fiscale. In coerenza con tali principi, anche il c.d. “sisma bonus” va riconosciuto con riferimento a tutti gli immobili delle imprese (circostanza già riconosciuta in occasione della risoluzione n. 22/E/2018). Con la risoluzione n. 34/E/2020, pertanto, l’Agenzia delle Entrate si uniforma a quanto stabilito dalla Cassazione superando i precedenti chiarimenti forniti in documenti di prassi, precisando che le controversie pendenti dovranno essere riesaminate e, all’occorrenza, abbandonate.
Categorie:Agevolazioni Fiscali  –  Immobili
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