6 aprile 2020

Emergenza epidemiologica da coronavirus: adempimenti tributari Iva sospesi sino al 30 giugno 2020

Memory n. 69 del 06.04.2020 a cura di Omar Rigamonti

L'art. 62 del DL 18/2020 stabilisce la sospensione degli adempimenti tributari che scadono tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 (diversi dai versamenti e dall'effettuazione di ritenute e trattenute), per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. L'effettuazione dei predetti adempimenti potrà avvenire, senza applicazione di sanzioni, entro il termine del 30.6.2020. Sul piano soggettivo la disposizione in questione riguarda tutti i soggetti “localizzati” sul territorio italiano, indipendentemente dal regime tributario adottato (contabilità “semplificata”, contabilità “ordinaria”, regime forfettario, regime dei minimi, ecc.). Inoltre, la suddetta sospensione non risulta in alcun modo correlata alla misura dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019 né alla localizzazione dell’attività in determinate aree del territorio italiano (ad esempio ubicate nelle c.d. “ex zone rosse”) né alla chiusura di quest’ultima. I principali adempimenti IVA che beneficiano della sospensione e possono essere differiti al 30.6.2020 sono: i) la dichiarazione annuale IVA relativa al 2019 (termine del 30.4.2020); ii) l'istanza di rimborso trimestrale relativa al primo trimestre 2020 (termine del 30.4.2020); iii) i modelli INTRASTAT relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 ed al primo trimestre 2020; iv) il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (termine del 30.4.2020); v) la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il primo trimestre 2020 (termine del 31.5.2020, già differito all'1.6.2020). Con la recente circolare numero 8 del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’emissione delle fatture (elettroniche o analogiche) non rientra tra gli adempimenti attualmente sospesi, in considerazione del fatto che la fattura (destinata alla controparte contrattuale) è funzionale all'esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell'IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente). I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano anche l’emissione dello scontrino in questo periodo di emergenza coronavirus.
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