4 dicembre 2018

Fatturazione elettronica: pubblicate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 335 del 04.12.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

In data 28.11.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte alle domande più frequenti (FAQ) poste in materia di fatturazione elettronica. Come noto, il DL collegato alla manovra ha confermato l’entrata in vigore, a decorrere dal prossimo 01.01.2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti privati (la data resta confermata anche a seguito delle voci di proroga ventilate in occasione della conversione in legge del decreto). Restano esclusi dal nuovo adempimento i contribuenti c.d. “minimi” (legge n. 98/2011), che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 ed i produttori agricoli esonerati (art. 34 DPR n. 633/72). Il procedimento di fatturazione elettronica, in particolare, prevede: i) la redazione della fattura elettronica in formato “xml” da parte del cedente / prestatore, con indicazione dei dati per consentire l’inoltro del documento elettronico; ii) la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, il quale effettua alcune verifiche sulla correttezza del documento (codici fiscali, importo delle imposte, data di emissione fattura ecc.); iii) la trasmissione al destinatario (cessionario o acquirente) del documento elettronico secondo le modalità da questo comunicate. Con le risposte fornite in data 28.11.2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: i) le nuove modalità di presentazione delle deleghe acquisite prima del 05.11.2018 valgono solamente con riferimento ai servizi di fatturazione elettronica; ii) con riferimento alle operazioni fuori campo IVA, (art. 74 del DPR n. 633/72), l’operatore non è obbligato ad emettere una fattura. Tuttavia, se vuole emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato “xml”; iii) nel caso di invio della fattura con indicazione di partita IVA inesistente, il Sistema di Interscambio scarta la fattura, mentre nel caso di invio a partita IVA cessata il Sistema di Interscambio accoglierà la fattura emessa (anche la fatture emesse nei confronti di un soggetto deceduto ma esistente in anagrafe tributaria verranno accolte, salvo successivi controlli); iv) con riferimento alle fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non esiste alcun obbligo di fatturazione elettronica. Nell’eventualità, le note di variazione relative alle fatture datate 2018 ed emesse nel 2019, dovranno essere trasmesse al Sistema di Interscambio (anche se il documento originario era cartaceo); v) le disposizioni in materia di fattura differita non hanno subito modifiche. Pertanto può essere presentata una fattura differita in formato elettronico (indicando i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto emessi alla data di cessione).
Categorie:Fatturazione elettronica
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