5 giugno 2012
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti del nuovo regime dei minimi
(circolare n. 17/E del 30.05.2012)
Memory n. 235 del 05.06.2012 a cura di Francesca Marzia
L’art. 27 del D.L. 98/2011 ha riformulato in modo radicale il regime dei contribuenti minimi, apportando importanti modifiche alla precedente disciplina prevista dall’art. 1 della Legge n. 244/2007. In via generale le modifiche apportate a questo regime fiscale prevedono un inasprimento dei requisiti previsti per l’accesso e una durata massima di fruizione consistente in 5 anni per i soggetti al di sopra dei trentacinque anni. Il “restyling” del regime fiscale ha toccato anche la sua convenienza: a fronte della riduzione della platea di soggetti che ne hanno accesso, infatti, il legislatore ha previsto la riduzione dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5%. Per i soggetti che hanno beneficiato del regime dei minimi e che dal primo gennaio 2012 non possiedono i requisiti per beneficiare del nuovo regime è stato previsto un regime ad hoc opzionale che conserva alcuni benefici caratteristici del regime dei minimi, quale l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive. Con la circolare n. 17/E del 30.05.2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione ai nuovi requisiti introdotti dal DL n. 98/2011 per accedere al regime agevolato, fornendo alcune utili informazioni circa i rapporti e le condizioni che ammettono o escludono la possibilità da parte del contribuente di accedere al regime dei minimi. L’Agenzia delle entrate ha concesso una finestra temporale di 60 giorni per l’opzione al regime in parola e per correggere gli adempimenti collegati alla documentazione delle operazioni imponibili svolte.
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