28 luglio 2011

Il riporto delle perdite d’impresa dopo le modifiche previste dalla Manovra 2011: aspetti particolari

Memory n. 318 del 28.07.2011 a cura di Alessandro Borghese

Il recente D.L. 98/2011, convertito in Legge 15.7.2011, n. 111, contiene importanti modifiche al regime del riporto delle perdite d’impresa, di cui all’art. 84 del TUIR. In particolare, riscrivendo i primi due commi del citato articolo, le novità si muovono in due direttrici: viene rimosso il limite quinquennale al riporto delle perdite, previsto in precedenza dal co. 1 dell’art. 84, introducendo tuttavia un limite percentuale dell’80% all’abbattimento del reddito imponibile dei successivi esercizi; viene confermato il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data della costituzione, a condizione che si tratti di una nuova attività. A seguito delle predette modifiche, il testo normativo dei primi due commi dell’art. 84 è ora il seguente:
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.” Rimandando alla nostra Memory n. del 289 del 7 luglio 2011 per l’analisi degli aspetti generali relativi alle modifiche in commento, in questa sede si intende focalizzare l’attenzione sul alcuni aspetti critici che emergono dalla lettura del “nuovo” art. 84 del TUIR.
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