19 novembre 2015

Il trattamento impositivo del rimborso chilometrico in capo al dipendente e i chiarimenti delle Entrate

Memory n. 338 del 19.11.2015 a cura di Franca Recenti

La trasferta rappresenta, come noto, la situazione in cui il dipendente, per le esigenze del datore di lavoro, va temporaneamente a svolgere l'attività al di fuori del Comune in cui ha sede l'impresa presso la quale lo stesso solitamente svolge le proprie mansioni. L'art. 51, co. da 5 a 8, del Tuir disciplina le trasferte e i trasferimenti, creando una normativa specifica per coloro che sono obbligati a svolgere la propria attività sempre in località diverse (c.d. "trasfertisti"). Tali disposizioni disciplinano dettagliatamente il trattamento dei rimborsi di spese erogati in occasione di trasferte effettuate al di fuori della sede abituale di lavoro, individuando tre diversi regimi di tassazione in funzione del differente sistema di corresponsione adottato: i) forfetario; ii) analitico; iii) misto. Recentemente, l'Agenzia delle Entrate (R.M. 30.10.2015 n.92) ha fornito taluni chiarimenti in merito al trattamento fiscale, in capo al dipendente, delle indennità chilometriche corrisposte a fronte di trasferte fuori dal Comune. Nello specifico, viene chiarito che se il percorso per raggiungere la località di missione calcolato a partire dall’abitazione del dipendente: i) è più breve rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale (e contributiva), ai sensi dell’art. 51, co. 5, secondo periodo, del TUIR; ii) è più lungo rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, l’indennità chilometrica è assoggettata a tassazione fiscale (e previdenziale), per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa rispetto al tragitto sede di lavoro località di missione, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del TUIR.
Categorie:Imposte e Tasse
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