10 dicembre 2015

Immobili posseduti da cittadini italiani pensionati residenti all'estero: dichiarazione IMU per beneficiare dell’agevolazione

Memory n. 363 del 10.12.2015 a cura di Franca Recenti

L’art. 9-bis del DL 28.3.2014 n. 47, conv. L. 23.5.2014 n. 80, ha stabilito che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale la casa di abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. A tal fine i contribuenti devono: i) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso; ii) essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); iii) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Per tali immobili è previsto un regime fiscale di favore per cui: i) l’IMU non si applica all’immobile ed alle relative pertinenze (entro i limiti di cui all’art. 13 co. 2 del DL 201/2011); ii) l’IMU si applica per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9 (in questo caso si applica l’aliquota ridotta deliberata dal Comune per l’abitazione principale e la relativa detrazione); iii) le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (pertanto si deve versare il tributo nella misura di un terzo). Con la risoluzione 5.11.2015 n. 10/DF, il Min. dell'Economia e delle Finanze ha esaminato il caso di quei pensionati iscritti all'AIRE che sono proprietari di più abitazioni dislocate in diversi Comuni del territorio italiano. In tali casi, in assenza di specifiche disposizioni in merito all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, il Ministero ritiene che la scelta possa essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso la presentazione della dichiarazione IMU di cui al DM 30.10.2012, valevole anche per la TASI (cfr. ris. 25 marzo 2015 n. 3/DF). Da un punto di vista prettamente operativo, il proprietario dell'alloggio è tenuto a: i) barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione"; ii) riportare nello spazio "Annotazioni" la frase: "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011".
Categorie:Agevolazioni Fiscali  –  IMU
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