1 febbraio 2021

Imposta di bollo: responsabile in solido cedente/prestatore per le fatture emesse per suo conto

Memory n. 16 del 01.02.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 1108 della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto una nuova disposizione in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con cui viene prevista la responsabilità in solido del cedente del bene o del prestatore di servizio ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642/1972 qualora il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto. Rispetto a tali disposizioni ricordiamo che in precedenza, con l’articolo 26 del DL n.23 del 08.04.2020, il legislatore ha introdotto disposizioni in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, al fine di semplificarne la disciplina tramite la concentrazione dei versamenti. Per effetto della modifica apportata viene infatti previsto che il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuata per il primo trimestre nei termini previsti per il versamento relativo al secondo trimestre qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a 250 euro l’anno. Viene inoltre stabilito che per il primo ed il secondo trimestre, il versamento può essere effettuato in occasione del versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento qualora l’ammontare dell’imposta da versare per il primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 250 euro. In questo modo, fermo restando i limiti previsti dalla disciplina in commento, i versamenti da effettuare con riferimento all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possono ridursi fino a 2 pagamenti annuali. Ricordiamo che il DM 04.12.2020 ha previsto una modifica alle disposizioni contenute all’articolo 6 del decreto MEF 17.06.2014 che prevede la possibilità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di integrare le fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente, del prestatore, dell’intermediario entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Le nuove disposizioni contenute nel DM sono applicabili a decorrere dalle fatture emesse dal 01.01.2021.
Categorie:Imposte e Tasse
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