14 febbraio 2011

Irrilevanza reddituale delle “riserve” dell’appaltatore

Memory n. 71 del 14.02.2011 a cura di Alessandro Borghese

La norma prevede che, nell’ambito della valutazione a corrispettivi pattuiti delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, si deve tener conto, secondo quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del DPR 917/1986, in misura non inferiore al 50%, delle “maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali”, finché le stesse non siano state definitivamente stabilite. L’interpretazione di tale disposizione, relativa, appunto, alla valutazione fiscale delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, con particolare riferimento alle cd. “maggiorazioni di prezzo” richieste dall`appaltatore, ha creato negli anni un contrasto tra l’interpretazione amministrativa dettata dalla circolare Ministeriale 22 settembre 1982, n.36/971918, la quale aveva chiarito che nelle maggiorazioni di prezzo, di cui al citato art.93, comma 2, del D.P.R. 917/1986, dovevano comprendersi anche le richieste avanzate a titolo di riserve, e quella giurisprudenziale della norma secondo cui «ai fini della determinazione del reddito d`impresa, le maggiorazioni di prezzo richieste dall`appaltatore in relazione a lavori di durata ultrannuale, eseguiti su ordinazione, possono essere prese in considerazione..........sempre che siano “certe” nella loro esistenza e “determinabili” in modo obiettivo, non rendendosi invece possibile attribuire rilevanza reddituale a pretese unilaterali che costituiscono mere `”speranze” di ricavi». Il comportamento assunto, a livello locale, dagli Uffici competenti nell`ambito delle verifiche fiscali non è stato, pertanto, univoco, come si è riscontrato in sede di differenti accertamento, tenuto anche conto che le imprese del settore si sono sempre conformate al consolidato indirizzo della Corte di Cassazione. Sul tema è intervenuta, nel 2009, anche una risposta fornita in Commissione VI (Finanze) della Camera da parte del Sottosegretario per l’economia e le finanze, all’interrogazione parlamentare n.5/01456 secondo cui, conformemente alla giurisprudenza, nell’ambito dell`esecuzione di opere di durata ultrannuale, le richieste dell`appaltatore avanzate al committente ( “riserve”), non dipendenti dalla legge o da accordi contrattuali, sono escluse dal concetto di “maggiorazioni di prezzo” ai sensi del più volte citato art.93, comma 2, del D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R. e non rilevano ai fini della valutazione delle rimanenze ivi previste. Di conseguenza, tali importi, sostanziandosi in mere pretese unilaterali, non concorrono alla formazione della base imponibile e, pertanto, devono ritenersi esclusi dalla tassazione ai fini delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF ed IRES) “fintantoché non diventino certe nell`esistenza e determinabili in modo obiettivo”. Dello stesso tenore un ultima - sentenza la n.243/5/2010 del 9 dicembre 2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova - che ha confermato, appunto, il principio di irrilevanza reddituale delle “riserve” che rappresentano mere richieste “incerte”` nella loro esistenza e “non determinabili”` in modo obiettivo, fintantoché queste non trovino formale accettazione da parte del committente.
Categorie:Redditi d'impresa
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