30 luglio 2015

L’agevolazione IMU per gli immobili posseduti da cittadini italiani pensionati residenti all'estero

Memory n. 235 del 30.07.2015 a cura di Mauro Muraca

L’art. 9-bis del DL 28.3.2014 n. 47, conv. L. 23.5.2014 n. 80, ha stabilito che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale la casa di abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. A tal fine i contribuenti devono: i) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso; ii) essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); iii) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Per tali immobili è previsto un regime fiscale di favore per cui: i) l’IMU non si applica all’immobile ed alle relative pertinenze (entro i limiti di cui all’art. 13 co. 2 del DL 201/2011); ii) l’IMU si applica per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9 (in questo caso si applica l’aliquota ridotta deliberata dal Comune per l’abitazione principale e la relativa detrazione); iii) le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (pertanto si deve versare il tributo nella misura di un terzo). Con la Risoluzione 26.06.2015, n. 6/DF, del dipartimento del Min. Economia e finanze, sono stati chiariti alcuni dubbi in merito al suddetto regime agevolativo mentre con la recente nota 15.7.2015, l'IFEL ha esaminato gli aspetti più critici della norma che non sono stati sollevati dalla citata ris. Min. Economia e finanze. In particolare, nel citato documento ministeriale, non è stato affrontato il tema delle modalità di attestazione del requisito del pensionamento estero, dato certamente non facilmente reperibile da parte dei Comuni italiani e, a volte, anche dai percettori. In alcuni Stati esteri non esiste, infatti, alcuna documentazione attestante lo stato di pensionamento se non il cedolino di riscossione e pagamento della pensione stessa. A tal fine l'IFEL auspica che gli uffici comunali competenti consentano la possibilità di attestare lo stato di pensionamento avvalendosi di una autocertificazione ai sensi del DPR 455/2000.
Categorie:IMU
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