17 settembre 2018

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e le novità del decreto dignità convertito

Memory n. 248 del 17.09.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Con la conversione in Legge del decreto legge "dignità" è stato confermato il rinvio del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture relativa al terzo trimestre 2018. In particolare, la scadenza originaria disposta dall'art. 21 del DL 78/2010 è stata posticipata dal 30.11.2018 al 28.2.2019 per i soggetti IVA che, per l'anno 2018, hanno optato, mediante comportamento concludente, per l'invio della comunicazione con cadenza trimestrale. Nulla cambia, invece, per i soggetti che effettuano l'invio con cadenza semestrale restando fermi i termini: i) del 30.9.2018 (posticipato automaticamente all'1.10.2018) per il primo semestre; ii) del 28.2.2019 per il secondo semestre. Inoltre, per effetto delle disposizioni inserite in sede di conversione in legge del citato decreto, sono state ampliate le ipotesi di esonero dall'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture. È stato previsto, infatti, l'esonero dall'obbligo comunicativo alla generalità dei produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e che, in applicazione di tale regime, già beneficiano dell'esonero dalla maggior parte degli adempimenti IVA. Prima di tale modifica, invece, l’esonero riguardava esclusivamente i soli produttori agricoli che - oltre ad essere esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili a norma dell’art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 - operavano su terreni situati nelle zone montane ad un’altitudine non inferiore a 700 metri e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine.
Categorie:Adempimenti
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