19 ottobre 2016

La disciplina dei rimborsi spese degli sportivi dilettanti

Memory n. 288 del 19.10.2016 a cura di Alessabdro Borghese e Mauro Muraca

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto costituiscono redditi diversi: ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR. Quanto al regime impositivo dei suddetti compensi in capo al soggetto percepente, si rammenta che, per effetto del combinato disposto dell'art. 69 co. 2 del TUIR e dell'art. 25 co. 1 della L. 133/99 è prevista: i) la non imponibilità dei compensi fino all'importo annuo di € 7.500, sui quali non deve quindi essere operata alcuna ritenuta; ii) per i compensi di importo annuo superiore ad € 7.500 e fino ad € 28.158,28, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, sulla base dell'aliquota IRPEF del primo scaglione (23%) aumentata delle addizionali di compartecipazione; iii) per i compensi di importo annuo eccedente € 28.158,28, l'applicazione di una ritenuta nella stessa misura sopra indicata, ma a titolo d'acconto. Le somme corrisposte per rimborsi di spese documentate e relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, che siano sostenute in occasione di prestazioni svolte fuori dal territorio comunale, non partecipano, invece, alla determinazione del reddito in parola. In occasione di un incontro intercorso in data 23 marzo 2015 tra la DRE dell’Emilia Romagna ed il CONI, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito taluni chiarimenti in merito ai rimborsi spese previsti dall'art. 69, comma 2, tuir a favore dello sportivo dilettante precisando che il rimborso spesa, sia esso forfetario o analitico, per potersi qualificare come tale, deve essere sempre: i) di ammontare congruo rispetto all'attività svolta e all'effettiva spesa sostenuta; ii) inidoneo a mascherare un potenziale rapporto di lavoro o una forma di distribuzione indiretta di utili. Per tali motivi, è opportuno che: i) l'organo direttivo dell’Associazione sportiva definisca preventivamente criteri e limiti dei rimborsi spese e; ii) risulti sempre, in maniera esplicita, il legame con una specifica attività svolta in nome e per conto dell'Ente, ciò al fine di garantire sia la compatibilità con i vincoli di bilancio sia la coerenza rispetto agli scopi e alle finalità statutarie dell'Ente stesso.
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