14 marzo 2012

La nuova soglia di compensazione del credito Iva si applica dal 1 aprile 2012

Memory n. 110 del 14.03.2012 a cura di Mauro Muraca

Il co. 18 dell'art. 8 del DL 16/2012 ha ridotto una nuova soglia di compensazione orizzontale del credito IVA che passa, per effetto delle suddette modifiche, da Euro 10.000 ad Euro 5.000. In buona sostanza, è previsto che: i) per i crediti IVA di importo inferiore ad Euro 5.000 ( in luogo dei previgenti Euro 10.000), la compensazione F24 possa essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione ovvero, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito tributario; ii) per i crediti Iva di importo superiore a Euro 5.000 (in luogo dei previgenti Euro 10.000) ma inferiore a Euro 15.000, la compensazione, tramite modello F24, possa essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale ( modello TR); iii) rimane invariato, invece, il limite di Euro 15.000, superato il quale la compensazione tramite modello F24 può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale munita dall'apposizione del visto di conformità. Il DL 16/2012 non ha stabilito, però, una specifica decorrenza per l’applicazione delle nuove regole di compensazione dei crediti IVA, limitandosi a prevedere che l’Agenzia delle Entrate possa emanare un apposito provvedimento con il quale definire termini e modalità attuative delle nuove disposizioni. Con un comunicato stampa di ieri 13 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha dipanato ogni dubbio, precisando che le nuove regole sull’utilizzo dei crediti Iva si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012.
Categorie:Compensazioni  –  Iva
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