8 gennaio 2013

La nuova TARES: al via senza il regolamento attuativo

Memory n. 5 del 08.01.2013 a cura di Mauro Muraca

Come noto, l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARES) abrogando, sempre a decorrere da tale data, i prelievi previgenti: i) la Tarsu di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; ii) la Tariffa di Igiene ambientale (TIA1) istituita con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ; iii) la Tariffa Integrata (TIA2) introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La misura del nuovo tributo è articolata in una tariffa binomia, composta da: i) una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti); ii) da una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti) che deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio. Peraltro, al fine di coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, alla tariffa, come sopra determinata per il servizio relativo ai rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, che i Comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, aumentare fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Le modalità di costruzione del prelievo (ovvero i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti) si sarebbero dovuti precisare con un regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta congiunta del Ministero delle finanze e del Ministero dell’ambiente, ma alla data ancora non disponibile. Sul punto, è stata presentata un apposita interrogazione parlamentare (Interrogazione n. 5-08689 del 19 dicembre 2012 ) con la quale sono stati richiesti chiarimenti al dipartimento delle Finanze, circa le conseguenze derivanti dalla mancata adozione - entro il citato termine del 31 ottobre 2012 - del predetto regolamento. Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze sottolinea che la mancata adozione del predetto regolamento: i) non inficia comunque l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2013, poiché sono comunque applicabili i criteri già elaborati per la TIA1 di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; ii) anche in assenza del predetto regolamento, può comunque applicarsi la maggiorazione (da 0,30 euro a 0,40 euro per metro quadrato) prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni atteso che, come precisato dallo stesso dipartimento, la maggiorazione in commento dipende esclusivamente dalla superficie assoggettabile al tributo comunale sui rifiuti e dalla misura fissata dal comune, la cui determinazione non è collegata all’emanazione del predetto regolamento. Importanti novità sono state introdotte, infine, dalla Legge di Stabilità per il 2013 anche per quanto concerne le modalità ed i termini di versamento del tributo in commento.
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