2 luglio 2012

La Srl a capitale ridotto: novità del DL n. 83/2012 (DL sviluppo e crescita sostenibile)

Memory n. 275 del 02.07.2012 a cura di Francesca Marzia

L'introduzione della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è avvenuta a opera dell'art. 3 del D.L. 1/2012 (decreto "liberalizzazioni") che ha aggiunto il nuovo art. 2463-bis al codice civile. In base a tale disposizione normativa, la Srls può essere costituita tramite contratto o atto unilaterale da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni d'età. L’atto pubblico di costituzione della srls deve essere conforme ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico. Il predetto decreto attuativo, contenente il modello standard tipizzato di atto costitutivo delle srls, sebbene abbia incassato il via libera del Consiglio di Stato, ha sollevato alcune osservazioni che ne hanno, di fatto, rimandato l’adozione. Successivamente, La bozza del decreto sviluppo e crescita sostenibile (licenziata dal Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012) aveva previsto ulteriori semplificazioni nella costituzione della Srls, ed in particolare: i) l’eliminazione del vincolo anagrafico ai fini della costituzione della srl semplificata, estendendo così l'accesso per tale tipologia societaria ad ogni persona fisica indipendentemente dall’età; ii) l’abrogazione del divieto di cessione delle quote agli under 35; iii) l’imputazione obbligatoria di una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente a riserva indisponibile fino al suo raggiungimento, insieme al capitale, dell’ammontare di 10.000,00 euro. Tuttavia, le suddette modifiche sono state eliminate dalla versione definitiva ( pubblicata in gazzetta ufficiale in data 26 giugno 2012) del decreto sviluppo e crescita sostenibile ( D.L. 83/2012) che, a fronte dell’eliminazione delle predette modifiche, ha introdotto, nell’ordinamento italiano, la nuova srl a capitale ridotto che: i) si affianca alla S.r.l. semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c. (norma introdotta, come accennato, dall’art. 3 del D.L. n. 1/2012) e alla s.r.l. tradizionale; ii) può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
Categorie:Diritto Societario
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA