27 aprile 2022

Le modalità di determinazione dell’imposta di registro nella cessione d’azienda secondo la Cassazione

Memory n. 73 del 27.04.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 9541 del 24.03.2022 la valutazione dell’avviamento ai fini della definizione della base imponibile dell’imposta sulla cessione d’azienda deve essere effettuata sulla base di un giudizio estimativo rimesso all’apprezzamento del giudice di merito. Con riferimento al controllo dell’Ufficio Finanziario sugli atti aventi ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, non impone l’adozione privilegiata di alcun metodo valutativo, pertanto tale metodo deve essere determinato secondo uno dei criteri metodologici previsti ed accettati nella prassi aziendalistica, tutti astrattamente pari in dignità. Nel caso esaminato in occasione della sentenza n. 9541 del 24.03.2022, la Cassazione osserva che il giudice di appello si è attenuto ai principi enunciati considerando valido un sistema di stima della redditività sulla base di un campione di 12 imprese al fine di ottenere il tasso medio di remunerazione dell’investimento. Sulla base di tali premesse il giudice di appello ha ritenuto che l’omessa valutazione dell’avviamento in sede di cessione del ramo aziendale fosse contraddittorio rispetto al valore patrimoniale positivo del ramo aziendale e ingiustificata in rapporto al corrispettivo convenuto per la cessione di detto ramo. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del DPr n. 131/86, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore dei beni o dei diritti è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento.
Categorie:Imposta di registro
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