13 dicembre 2018

Le note di variazione IVA nell’ambito delle procedure concorsuali

Memory n. 347 del 13.12.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L’art. 26, co. 2, del DPR 633/72, riconosce al cedente di un bene (o al prestatore di un servizio) il diritto di emettere una nota di variazione IVA qualora, successivamente all’operazione fatturata, il cessionario (o il committente) non provveda al pagamento in tutto o in parte del corrispettivo pattuito, in quanto assoggettato ad una procedura concorsuale. Con riguardo alle note di variazione emesse dai creditori nel concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis del RD 267/42) al fine di recuperare l'IVA relativa al credito oggetto della falcidia, l’Agenzia delle Entrate (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.10.2018 n. 54) ha avuto modo di precisare che: i) si applicano i chiarimenti di prassi forniti nella ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2001 n. 161 e nella circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 che risultano coerenti con la vigente formulazione dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72 e dell'art. 185 par. 2 della direttiva 2006/112/CE; ii) di conseguenza, la registrazione della nota di variazione IVA relativa a un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale non comporta per il debitore l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito per il quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo.
Categorie:Iva
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