9 settembre 2020

Le ultime modifiche apportate al bonus locazioni: novità del DL 34/2020 convertito e DL 104/2020

Memory n. 165 del 09.09.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'art. 28 del DL 34/2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica. Possono beneficiare dell'agevolazione in rassegna: i) i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfetario, nonché imprenditori e imprese agricole, anche ove determinino il reddito su base catastale, cfr. circ. Agenzia Entrate n. 14/2020); ii) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito d'imposta può essere: i) utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920") ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'avvenuto pagamento del canone; ii) utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; iii) ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta ex art. 28 co. 5-bis del DL 34/2020 convertito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, § 5). In sede di conversione in Legge del D.L. 34/2020, sono state apportate talune modifiche all’agevolazione in rassegna. In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di accedere al credito (seppur in misura ridotta) anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Da ultimo si segnala che, il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina: nello specifico, è stato previsto che possano accedere all’agevolazione anche le strutture termali (indipendentemente dal volume dei ricavi realizzati nel 2019). È stato stabilito, infine, che il credito spetti anche con riferimento al canone pagato relativo al mese di giugno 2020 (ovvero il mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Categorie:Adempimenti  –  Immobili
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