21 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: contributo unificato nel processo tributario

Memory n. 307 del 21.07.2011 a cura di Alessandro Borghese

Secondo quanto previsto dall'articolo 37 della manovra correttiva 2011 - DL n. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, i cui contenuti, vista l'immediata operatività delle disposizioni, sono stati riassunti nella nota 7 luglio 2011 n. prot. 11350 del Ministero dell'economia, le liti fiscali avviate a far data dal 7 luglio 2011 devono contenere l'apposita dichiarazione che indica il valore della controversia, sulla base del quale calcolare l'importo dovuto. Il contributo unificato sarà aumentato della metà qualora all'atto della presentazione del ricorso il difensore ometta di riportare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e numero di fax o il codice fiscale della parte ricorrente. L'articolo 37, comma 6, lettera t), del dl n. 98/ 2011 ha quindi stabilito l'applicazione del contributo unificato anche nel processo tributario, introducendo il comma 6-quater all'art. 13 del dpr n. 115/2002 per effetto del quale è stata contestualmente abrogata la disciplina che sottoponeva il contenzioso fiscale all'imposta di bollo. Il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia.
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