19 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: definizione agevolata liti pendenti

Memory n. 303 del 19.07.2011 a cura di Edoardo Martini

Con il recente D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011, e più precisamente con l’art. 39, co. 12, il legislatore ha riproposto la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, attingendo dalla precedente previsione normativa dell’art. 16 della Legge n. 289/2002. Tuttavia, come si vedrà meglio nel seguito, a differenza della precedente versione, l’attuale norma prevede la possibilità di definire “soltanto” le controversie di valore non superiore ad euro 20.000, nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate. In linea generale, il presupposto della pendenza deve sussistere alla data del 1° maggio 2011, intendendo esistente detto presupposto solo se a tale data sia stato presentato un ricorso, e non sia stata resa una sentenza definitiva. Il pagamento delle somme dovute, calcolate in base alle percentuali previste dalla precedente definizione del 2002, deve avvenire entro il prossimo 30 novembre 2011, mentre la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Infine, è previsto che le controversie suscettibili di definizione siano sospese fino al 30 giugno 2012, così come fino a tale data sono sospesi i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi per riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Categorie:Manovra Correttiva 2011
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