12 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: la sanatoria delle partite Iva inattive

Memory n. 294 del 12.07.2011 a cura di Edoardo Martini

La recente Manovra 2011, approvata con D.L. 6.7.2011, n. 98, contiene due disposizioni normative volte da un lato alla chiusura delle partite Iva inattive, e dall’altro a “sanare” con il pagamento di una sanzione ridotta la mancata comunicazione della dichiarazione di cessazione di attività ai fini Iva. Più nel dettaglio, l’art. 23, co. 22, del citato D.L. 98/2011, aggiungendo il co. 15-quinquies all’art. 35 del DPR 633/72, stabilisce che l’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arte e professione, ovvero, se obbligato, non abbia presentato la dichiarazione annuale Iva. E’ altresì previsto che contro il provvedimento di chiusura, come specificato dallo stesso co. 2, è ammesso reclamo innanzi alle Commissioni tributarie. Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, le disposizioni in questione si prefiggono, coerentemente con quanto previsto dall’art. 27 del regolamento Ue 904/2010, di mantener le posizioni Iva solo se effettivamente operative, ripulendo in tal modo le banche dati e consentendo una più precisa analisi di rischio di tutta la platea dei contribuenti. Con il comunicato stampa dell’11 luglio, e con la R.M. 72/E dello stesso giorno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti operativi, ed ha approvato il codice tributo (8110) da inserire nel modello F24 per il versamento della somma dovuta di euro 129.
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