21 settembre 2016

Maxi sanzione: chiarimenti INPS sulle sanzioni da applicare

Memory n. 256 del 21.09.2016 a cura di Omar Rigamonti

Con l’articolo 22 D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015 il legislatore ha riformato la disciplina delle sanzioni sul lavoro nero di cui all’articolo 12 DL n. 12 del 22.02.2002. A partire dallo scorso 24.09.2015, infatti, i datori di lavoro che utilizzano lavoratori irregolari saranno soggetti ad una sanzione amministrativa (fermo restando l’obbligo ad assumere) parametrata sulla durata delle irregolarità: per le irregolarità minori (contenute in 30 giorni), la sanzione applicabile va da 1.500 a 9.000 euro, mentre per le irregolarità più gravi (ovvero se il rapporto prosegue per più di 60 giorni) viene irrogata una sanzione da 6.000 a 36.000 euro. A differenza di quanto precedentemente stabilito dal DL n. 145/2013, viene prevista la possibilità di ridurre notevolmente le sanzioni tramite l’istituto della diffida: qualora il datore di lavoro regolarizzi i lavoratori, potrà beneficiare della riduzione al minimo edittale della pena (ipotesi particolarmente “appetibile” se si considera la forbice molto ampia tra minimo e massimo edittale delle sanzioni). L’INPS, con la circolare n. 129 del 13.07.2016 ha fornito alcuni importanti chiarimenti con riferimento alle sanzioni applicabili alle omissioni contributive per lavoro nero. In particolare, viene precisato che le sanzioni civili dovute sono pari al 30% dei contributi non versati fino al massimo del 60% dell’omissione e che non si applica la maggiorazione del 50% prevista dal “Collegato lavoro”. Inoltre, laddove tale maggiorazione sia stata applicata in relazione a verifiche relative al periodo di vigenza delle nuove disposizioni, l’INPS ha confermato il diritto al rimborso della differenza.
Categorie:Sanzioni
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