22 marzo 2012

Nuovo limite alle compensazioni dei crediti IVA: il punto dopo il Provvedimento attuativo

Memory n. 122 del 22.03.2012 a cura di Francesca Marzia

Per rafforzare il contrasto agli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il DL 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 a 5.000 euro annui il limite oltre il quale la compensazione orizzontale può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Invariata, invece, la soglia di 15.000 euro, oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile. A tale proposito è stato pubblicato in data 16.3.2012 il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate relativo alla decorrenza dell'abbassamento di tale limite di compensazione, fissandola, come già anticipato dall’Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 13.3.2012, all'01.04.2012; pertanto, fino al 31.3.2012 le compensazioni di crediti IVA, se non superano i 10.000,00 euro annui, possono essere effettuate senza aver già presentato la dichiarazione o l'istanza dalla quale risulta il credito. Il provvedimento, oltre ad indicare l’entrata in vigore della norma precisa, altresì, che al fine di individuare il superamento della soglia di 5.000 euro, “per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.”
Categorie:Compensazioni  –  Iva
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