31 marzo 2022

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito: novità del DL 25.2.2022 n. 13

Memory n. 56 del 31.03.2022 a cura della Redazione

Come noto, in alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di godimento del beneficio: i) il c.d. “sconto sul corrispettivo” o “sconto in fattura”; ii) la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante. La disciplina originaria dell’art. 121 del DL 34/2020 consentiva, a seguito dell’opzione, successive cessioni (anche parziali) dei crediti d’imposta, senza alcun limite. È successivamente intervenuto a modificare tale disciplina l’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), con l’introduzione del divieto, in capo al beneficiario della detrazione o al fornitore operante lo sconto in fattura, di ulteriori cessioni successive alla prima, salvo il previsto regime transitorio. Tale disciplina è stata successivamente modificata con il DL 25.2.2022 n. 13, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022 n. 47, il quale ha abrogato il co. 1 dell’art. 28 del DL 4/2022 e ha riscritto il co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020. In particolare, le novità introdotte prevedono: i) la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a “soggetti vigilati” (banche e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione); ii) il divieto di cessione parziale dei crediti d’imposta; iii) l’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori edili e nelle relative fatture, del contratto collettivo di lavoro applicato. Le nuove disposizioni del DL 13/2022 sono entrate in vigore il 26.2.2022, ma per l’applicazione di alcune novità sono previste specifiche decorrenze.
Categorie:Superbonus
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA