19 ottobre 2018

Precisato il regime fiscale del servizio sostitutivo di mensa con "App mobile"

Memory n. 286 del 19.10.2018 a cura di Franca Recenti

Come noto, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto" (art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR): i) fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, per i buoni pasto "cartacei"; ii) fino all'importo complessivo giornaliero di 7,00 euro, per i buoni pasto "elettronici" (dall'1.7.2015). Le spese sostenute per l'acquisto di buoni pasto sono completamente deducibili dal reddito d'impresa. Infatti, i costi sostenuti dal datore di lavoro per l'acquisto di ticket restaurant restano fuori dall'ambito applicativo della limitazione del 75% alla deducibilità di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR. L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 8.10.2018 n. 3, ha recentemente analizzato il trattamento ai fini IRPEF, IRES e IVA del servizio sostitutivo di mensa reso con "App mobile". Nello specifico, viene affermato che: i) tale servizio non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR; ii) il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i servizi sostitutivi di mensa resi con l'"App mobile" rappresenta un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non si applica il limite di deducibilità del 75% di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR; iii) per l'IVA, sono applicabili le aliquote del 4% e del 10%.
Categorie:Ires  –  Irpef  –  Iva
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