11 febbraio 2019

Processo tributario telematico: dal 01.07.2019 deposito esclusivamente telematico

Memory n. 37 del 11.02.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 16 del DL n. 119 del 23.10.2018 (convertito con legge n. 136 del 17.12.2018) le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici sono state modificate al fine di rendere obbligatoria la presentazione telematica dei ricorsi tributari. Secondo quanto previsto dall’articolo 16-bis al comma 3, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici […] notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche”. Quindi, se ad oggi la presentazione del ricorso attraverso SIGIT ha carattere facoltativo, a partire dal prossimo 01.07.2019 i difensori tecnici dovranno obbligatoriamente procedere all’inoltro dei provvedimenti attraverso il Processo Tributario Telematico (PTT). Fanno eccezione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica: in questo caso è consentita la possibilità di depositare il ricorso cartaceo, in alternativa alle modalità telematiche. Tra le varie novità introdotte dal DL n. 119/2018, ricordiamo in particolare le seguenti: i) la notifica tramite PEC si intende perfezionata nel caso in cui almeno uno dei difensori della parte abbia ricevuto la comunicazione (circostanza provata dalla comunicazione di avvenuta ricezione o consegna); ii) nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, qualora l’indirizzo non sia altrimenti reperibile, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria; iii) la Commissione tributaria o il Presidente di Sezione (o il collegio se la questione sorge in udienza), in casi eccezionali, possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche; iv) viene esteso a favore del dipendente e del difensore dell’ente impositore (o dell’Agente della Riscossione) il potere di attestare la conformità degli atti in fase di deposito e notifica; v) gli atti estratti dal fascicolo telematico e/o contenuti in comunicazioni della segreteria si considerano sempre conformi all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità; vi) l’estrazione di copie autentiche di tale documentazione è sempre esente da diritti di copia; vii) la partecipazione della parti all’udienza può avvenire a distanza su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato.
Categorie:Adempimenti  –  Contenzioso
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