13 febbraio 2012

Pronti i codici tributi per le attività scudate, anche se è attesa la proroga

Memory n. 59 del 13.02.2012 a cura di Mauro Muraca

L'art. 19 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) ha apportato significative modifiche alle disposizioni in materia di imposta di bollo. Le novità in commento hanno inciso, tra l’altro: i) sulla tassazione degli estratti di conto corrente; ii) sulla tassazione delle attività finanziarie, modificando la disciplina appena introdotta dal DL 98/2011; iii) sulle attività oggetto di scudo fiscale, introducendo un'imposta di bollo speciale annuale. Relativamente alle attività “scudate” sono state istituite nuove imposte patrimoniali applicabili a decorrere dal 2011, ovvero i) un prelievo annuale a titolo di imposta di bollo speciale, pari all’1% nel 2012, all’1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014, sui capitali rimpatriati con il c.d. “scudo fiscale” e ancora segretati; ii) un’imposta straordinaria dell’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse. Proprio a ridosso della scadenza per il versamento di alcuni di detti tributi ( 16 febbraio 2012), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 14/E del 09 febbraio 2012 per istituire i codici tributo per l'effettuazione dei versamenti, mediante modello F24 dell'imposta di bollo speciale sulle attività ancora segretate (articolo 19, comma 6, Dl 201/2011, codice 8111) e dell'imposta straordinaria dell'1% sulle attività "scudate" oggetto di prelievo ovvero comunque dismesse ( art. 19, comma 12, codice 8112), nonché per la relativa sanzione per l'omesso versamento (art. 19, comma 10, codice 8113). Tuttavia, si attende con sufficiente certezza una proroga del termine di legge al 16 luglio 2012, alla luce delle obiettive condizioni di incertezza manifestate dagli intermediari sulle modalità applicative, con particolare riferimento all'imposta straordinaria sui "prelievi" e le "dismissioni", il cui presupposto (base imponibile e ambito temporale) resta ancora oggi da definire.
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