1 luglio 2019

Reddito di cittadinanza: al via i controlli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Memory n. 129 del 01.07.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con legge n. 26 del 28.03.2019 il legislatore ha convertito in legge il DL n. 4 del 28.01.2019 che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “Reddito di Cittadinanza”. L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5320/2019, ha informato il proprio personale ispettivo, dell’abilitazione – da parte dell’INPS – all’applicativo denominato “Domande reddito di cittadinanza”, in modo da avere le informazioni circa i percettori del reddito di cittadinanza. In questo modo sarà possibile procedere ai controlli relativi alla fruizione del beneficio economico. Ricordiamo che in caso di indebita fruizione del reddito di cittadinanza (qualora ad esempio vengano utilizzati documenti falsi per percepire il beneficio) viene prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni, mentre nel caso di mancata comunicazione della variazione della situazione reddituale viene prevista la reclusione da 1 a 3 anni. Il beneficio viene interrotto nel caso di condanna per uno degli specifici reati previsti in materia di reddito di cittadinanza, oltre ad alcune altre fattispecie previste dal codice penale (a titolo esemplificativo reati in materia di associazione a delinquere). Oltre a tali fattispecie vengono previste ipotesi di decadenza del beneficio e decurtazione dalla prestazione spettante per violazioni caratterizzate da minore gravità (mancata presentazione alle convocazioni, mancata partecipazione alle iniziative di orientamento). In occasione della conversione in legge del provvedimento, sono state introdotte le seguenti modifiche: i) viene prevista un incremento dei massimali del patrimonio mobiliare a favore dei nuclei familiari con componenti in condizione di disabilità grave; ii) sono esclusi dal beneficio i soggetti interessati da misure cautelari personali, anche adottate a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta; iii) viene modificato il parametro della scala di equivalenza massima, che passa da 2,1 a 2,2 nel caso di componente con disabilità grave; iv) il Reddito di Cittadinanza è compatibile con la fruizione della DIS-COLL (in aggiunta alla NASPI); v) nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da soggetti in stato detentivo, in misura cautelare o ricoverati in casa di cura, tali componenti non vengono conteggiati nella scala di equivalenza; vi) vengono modificate le caratteristiche delle offerte di lavoro proposte al percettore del reddito di cittadinanza.
Categorie:Reddito di cittadinanza
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