22 settembre 2016

Reverse charge: le conseguenze degli errori

Memory n. 257 del 22.09.2016 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con il D.Lgs. n. 158 del 24.09.2015 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie. La decorrenza di tale provvedimento è stata anticipata allo scorso 01.01.2016 (in origine dal 01.01.2017) ad opera della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015). A partire da tale data, con riferimento alle ipotesi di inesistenza di operazioni in regime di reverse, è cambiato radicalmente il sistema di contestazione dell’imposta e delle sanzioni. Secondo quanto previsto dalle disposizioni attualmente applicabili, nel caso in cui il contribuente sia tenuto ad applicare l’imposta ordinaria ma applica per errore il regime di reverse charge, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente assolta dal cessionario committente, il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. Nel caso in cui l’imposta non venga assolta, però, si deve ritenere applicabile la sanzione in misura proporzionale (dal 90 al 180%). Nel caso inverso in cui il contribuente sia tenuto all’applicazione del regime di reverse ma applica, per errore, il regime ordinario, si applica una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro, a condizione che l’imposta sia assolta dal cedente. Il nuovo sistema nel suo complesso valorizza notevolmente le irregolarità che si possono considerare formali rispetto a quelle che prevedono un effettivo risparmio d’imposta: nel primo caso si applica, infatti, una sanzione in misura fissa, mentre nel secondo caso si applicano le sanzioni in misure proporzionali. Si deve poi valutare quale significato assumere al termine “assolvimento dell’imposta”: si ritiene che tale termine debba essere riferito alle liquidazioni periodiche delle imposte e non all’obbligo di versamento.
Categorie:Iva  –  Sanzioni
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