13 ottobre 2020

Ricapitalizzazione PMI: disposizioni attuative con il DM 10.08.2020

Memory n. 189 del 13.10.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 26 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni per incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese che consentono di fruire di un credito sugli incrementi di capitale e di un credito commisurato alle perdite subite, oltre ad un finanziamenti agevolato da restituire in sei anni. Le misure introdotte con l’articolo 26 (recentemente confermate con l’approvazione della legge di conversione n. 77 derl 17.07.2020) riguardano SPA, SRL, società cooperative ed europee aventi sede legale in Italia con un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni (salvo deroghe) che deliberano un aumento di capitale a pagamento entro il 31.12.2020 (integralmente versato). Alla ricorrenza di tale presupposto, soddisfatte tutte le condizionalità previste dal decreto, i contribuenti che sottoscrivono l’aumento di capitale possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% dell’importo. Con il DM 10.08.2020 il MISE ha fornito le disposizioni attuative del beneficio, specificandone l’ambito di applicazione, le condizioni di applicazione, la procedura di riconoscimento del credito d’imposta, le modalità di utilizzazione del beneficio ed altro ancora. Segnaliamo, in particolare, i seguenti punti: i) l’investimento agevolato può essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio; ii) il beneficio viene riconosciuto solo con riferimento ai conferimenti effettuati in esecuzione di una delibera con data non antecedente il 19.05.2020 con integrale versamento entro il 31.12.2020; iii) il beneficio viene concesso su presentazione di apposita istanza. Segnaliamo che in occasione della conversione in legge del decreto, il legislatore ha ampliato l’applicazione del beneficio anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e raateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Alle società beneficiare dell’incremento, invece, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite, fino a concorrenza del 30% dell’aumento capitale.
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