8 aprile 2021

Ricerca e Sviluppo: i chiarimenti dell’Agenzia

Memory n. 64 del 08.04.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con le risposte ad interpello n. 187 e 188 del 17.03.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sull’ambito di applicazione degli incentivi previsti in materia di Ricerca e Sviluppo, recentemente modificati ad opera della legge di Bilancio 2021. Con i citati interventi, in particolare, le Entrate hanno chiarito che: i) restano escluse dall’ambito di applicazione del credito d’imposta R&S le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia sulla base di contratti con soggetti esteri (risposta n. 187/2021); ii) con riferimento all’industria alimentare, le attività svolte per l’ampliamento e al rinnovo dell’offerta commerciale tramite introduzione di nuove ricette o nuove tecniche di lavorazione/conservazione non possono beneficiare dell’agevolazione in commento (risposta n. 188/2021). Con riferimento alle più recenti modifiche, con l’articolo 1, comma 185-186 della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un potenziamento delle aliquote di beneficio spettanti per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati da imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia applicabile agli anni 2021 e 2022. Secondo quanto previsto da tale disposizione, infatti, le imprese ubicate nel Maezzogiorno possono beneficiare di un credito parametrato alle dimenzioni del soggetto richiedente, dal 25% (per le grandi imprese) fino al 45% (per le piccole imprese). Viene revisionato il sistema delle aliquote di agevolazione applicabili nei seguenti termini: i) per le attività R&S l’aliquota ordinaria è del 20% ed il relativo massimale di spesa è pari a 4 milioni; ii) per le attività di innovazione tecnologica l’aliquota del beneficio è pari al 10% o al 15% nel caso di transizione ecologica o innovazione 4.0 (massimale 2 milioni di euro); iii) per le attività di design e ideazione estetica il credito viene riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro. Ricordiamo, al riguardo, che con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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