15 febbraio 2013

Rimborso IVA per i soggetti con stabile organizzazione in Italia

Memory n. 83 del 15.02.2013 a cura di Emanuele Greco

A seguito dell’intervento legislativo di cui all’art. 11 del DL 25.9.2009 n. 135, convertito dalla L. 20.11.2009 n. 166, i soggetti passivi esteri possono chiedere il rimborso dell’IVA sulle operazioni passive effettuate in Italia purché ivi non identificati per mezzo di una stabile organizzazione. A quest’ultimo riguardo, la normativa italiana è in contrasto con la disciplina IVA comunitaria. La stessa Corte di Giustizia, nella recente pronuncia relativa alle cause riunite C-318/11 e C-319/11, ha affermato che il divieto di rimborso sulle operazioni passive effettuate nel territorio interno da una società estera non discende dalla semplice presenza della stabile organizzazione, ma dal fatto che quest’ultima utilizzi effettivamente i beni/servizi acquistati per effettuare operazioni attive in regime di imponibilità. La richiesta di rimborso, per i soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE, deve essere presentata in via elettronica attraverso i sistemi predisposti dallo Stato estero. L’istanza deve contenere informazioni dettagliate, tra cui i dati anagrafici del richiedente, la descrizione dell’attività attraverso cui i beni/servizi sono acquistati e il periodo di riferimento. È fatta salva la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di richiedere ulteriori informazioni o la presentazione di documenti quali la fattura o il documento di importazione qualora l’importo in fattura superi i limiti previsti. Le richieste di rimborso sono presentate entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.
Categorie:Iva  –  Rimborso
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