25 luglio 2012

Rimborso IVA secondo trimestre: istanza entro martedì 31 luglio 2012

Memory n. 308 del 25.07.2012 a cura di Mauro Muraca

Entro il prossimo 31 luglio 2012, i contribuenti interessati ad ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA maturato nel secondo trimestre dell’anno, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, devono presentare l’istanza mediante presentazione del nuovo modello IVA TR. Infatti, ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, la richiesta in parola deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione dell’istanza occorre utilizzare il relativo modello TR, nella versione licenziata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 marzo 2012, facendo ben attenzione alle novità che sono intervenute a partire dall’anno in corso: i) ampliamento della platea dei soggetti aventi diritto; ii) novità in materia di compensazione del credito IVA. Relativamente al primo punto, ricordiamo che secondo la nuova formulazione dell’art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, possono beneficiare di tale possibilità anche i soggetti passivi che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni: i) di lavorazione su beni mobili materiali; ii) di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; iii) di servizi accessorie al trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; iv) di prestazioni di servizi relative ad operazioni creditizie, finanziarie, assicurative rese a soggetti extra comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio comunitario. Quanto alle nuove regole di utilizzo in compensazione del credito IVA, introdotte dall’ art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16, c.d. “DL sulle semplificazioni fiscali”, si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito trimestrale per un importo pari o superiore ad Euro 5.000 è consentito solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (ovvero dal 16 agosto 2012), previo invio del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Categorie:Adempimenti  –  Compensazioni  –  Iva  –  Modelli fiscali e dichiarativi
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