13 giugno 2016

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2015 nel modello Unico 2016

Memory n. 175 del 13.06.2016 a cura di Franca Recenti

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che nell’anno 2015 si sono avvalsi delle disposizioni normative riportate all’art. 1 co. 626 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) - in virtù delle quali gli stessi hanno effettuato la rideterminazione del costo fiscale di terreni edificabili o a destinazione agricola e di partecipazioni, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati - sono tenuti a darne comunicazione in sede di dichiarazione annuale (UNICO 2016). Nello specifico, occorrerà riportare nella dichiarazione annuale UNICO 2016 (redditi 2015) i seguenti dati: i) il valore rideterminato di ciascun bene; ii) l'imposta sostitutiva dovuta; iii) l’imposta versata in precedenti rivalutazioni; iv) l’indicazione delle ipotesi di versamento rateizzato o cumulativo per più beni. Tali informazioni troveranno spazio, più nello specifico, all’interno dei seguenti quadri del dichiarativo: i) RM per le rivalutazioni aventi ad oggetto terreni edificabili o con destinazione agricola; ii) RT per le rivalutazioni aventi ad oggetto titoli, le quote e i diritti non negoziati in mercati regolamentati. Peraltro, così come chiarito dalla Circolare del 9 maggio 2003, n. 27/E, anche i contribuenti che per la propria dichiarazione dei redditi scelgono di utilizzare il Modello 730/2016, al fine di segnalare l'adesione alla procedura di rivalutazione e l'imposta sostitutiva dovuta, sono tenuti all'invio del modello UNICO Persone Fisiche 2016 - Redditi 2015 che, in tale evenienza, sarà costituito solo dai quadri RT e RM e dal frontespizio. Si rammenta, inoltre, che l’omessa indicazione nel modello UNICO dei dati relativi alla rideterminazione effettuata – non pregiudica gli effetti della rideterminazione – ma costituisce soltanto una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le nuove sanzioni previste dal co. 1 dell’art. 8 del DLgs. 471/97 con un minimo di 250,00 Euro (in luogo del previgente importo di Euro 258,00) fino ad un massimo di 2.000,00 Euro (in luogo della previgente misura di Euro 2.065,00). La nuova misura delle sanzioni sopracitata è stata introdotta dall’art. 15 co. 1 lett. h) n. 1) del DLgs. 24.9.2015 n. 158. Ai sensi del successivo art. 32 co. 1, come da ultimo modificato dall'art. 1 co. 133 della L. 28.12.2015 n. 208, la disposizione si applica a decorrere dall'1.1.2016.
Categorie:Unico e 730
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