25 ottobre 2011

Rivalutazione terreni e partecipazioni “nuova” e “vecchia”: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in vista della seconda rata dovuta per le rivalutazioni al 01.01.2010

Memory n. 404 del 25.10.2011 a cura di Alessandro Borghese e Fabio Graziani

Il contribuente che, approfittando della Legge n. 191 del 23.12.2009, ha rivalutato il costo della propria partecipazione non negoziata nei mercati regolamenti ovvero, il valore dei terreni, posseduti al di fuori del regime d’impresa alla data del 1 gennaio 2010, è tenuto al versamento, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, della seconda rata, qualora abbia optato per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva, nei tre anni consentiti dal legislatore. Sarà possibile evitare il pagamento della suddetta rata in scadenza, per i contribuenti che intendono aderire alla nuova disciplina sulla rideterminazione dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2011 (introdotta dall’art. 7, co. 2, lett. dd del D.L. 70/2011), scomputando al momento del nuovo versamento ( che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2012) l’importo della prima rata, versata in data 31 ottobre 2010. Qualora il contribuente non intenda avvalersi dell’ultima procedura di rideterminazione può, in ogni caso, detrarre dall’imposta ancora dovuta con riferimento alla procedura effettuata relativa ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, l’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni, sempreché per tale importo non sia stata già presentata l’istanza di rimborso e, conseguentemente, ricalcolare le rate pendenti (31 ottobre 2011 e 31 ottobre 2012). Queste alcune delle precisazioni emanate in materia dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n.47/E di ieri 24 ottobre 2011.
Categorie:Rivalutazione  –  Versamenti
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