21 aprile 2022

Rottamazione ter e saldo e stralcio: definizione delle rate 2020-2021 entro fine anno

Memory n. 70 del 21.04.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 68 del DL n. 18 del 17.03.2020 il legislatore ha introdotto una sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, successivamente modificata ad opera dell’articolo 154 del DL n. 34 del 19.05.2020, dall’articolo 4 del DL n. 157 del 30.11.2020 dall’articolo 4, comma 1, DL n. 41 del 22.03.2021 e, in ultimo, dall’artic olo 10 quinques del DL n. 4 del 27.01.2022 (in occasione della conversione in legge n. 25 del 27.01.2022) al fine di agevolare la definizione dei pagamenti in modo più vantaggioso per i debitori. Come previsto dalle più recenti modifiche: i) le rate di rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio degli omessi pagamenti devono essere pagate entro il 30.04.2022 se scadute nel 2020; ii) entro il 31.07.2022 se scadute nel 2021; iii) entro il 30.11.2022 se scadute nel 2022. Segnaliamo che in assenza di tale dilazione, le diverse forme di rottamazione e di saldo e stralcio previste dal DL n.119/2018 e dalla legge n. 145/2018 avrebbero perso efficacia con l’omesso, tardivo o insufficiente pagamento di una qualsiasi delle rate. Si segnala, inoltre, che sono incluse nella proroga anche le definizioni previste dall’articolo 5 del DL n. 119/2018 riferite alle risorse proprie UE/IVA. Le rate prorogate per effetto di quanto previsto dal DL n. 41/2021 non possono essere oggetto di ulteriore dilazione. Di seguito illustriamo quanto stabilito dall’articolo 10 quinques del DL n. 4 del 27.01.2022 con particolare riferimento alla proroga dei termini di versamento delle rate arretrate correlate alle procedure di definizione agevolata.
Categorie:Riscossione
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