13 gennaio 2021

R&S: credito potenziato applicabile fino al 2022

Memory n. 3 del 13.01.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 185-186 della legge n. 178 del 30.12.2020 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un potenziamento delle aliquote di beneficio spettanti per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati da imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia applicabile agli anni 2021 e 2022. Secondo quanto previsto da tale disposizione, infatti, le imprese ubicate nel Maezzogiorno possono beneficiare di un credito parametrato alle dimenzioni del soggetto richiedente, dal 25% (per le grandi imprese) fino al 45% (per le piccole imprese). Viene inoltre prevista la revisione delle aliquote di agevolazione applicabili nei seguenti termini: i) per le attività R&S l’aliquota ordinaria è del 20% ed il relativo massimale di spesa è pari a 4 milioni; ii) per le attività di innovazione tecnologica l’aliquota del beneficio è pari al 10% o al 15% nel caso di transizione ecologica o innovazione 4.0 (massimale 2 milioni di euro); iii) per le attività di design e ideazione estetica il credito viene riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro. Ricordiamo, al riguardo, che con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative. Contestualmente all’introduzione del nuovo incentivo, la Finanziaria 2020 prevede la limitazione del credito R&S alle spese sostenute fino all’anno 2019. Per l’effetto, quindi, le attività di ricerca e sviluppo potranno beneficiare del credito previsto dal DL n. 145/2013 con riferimento alle spese sostenute fino al 2019 (che garantisce un beneficio più consistente ma limitato alla ricerca/sviluppo), mentre per le spese sostenute a decorrere dall’anno successivo trova applicazione il nuovo incentivo di cui alla legge n. 160/2019 (meno intenso ma con un ambito di applicazione più esteso). Ricordiamo che con l’articolo 244 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore aveva introdotto una modifica simile a quella prevista dal provvedimento in commento, estesa in occasione della conversione in legge, alle regioni Lazio, Marche ed Umbria. Di seguito illustriamo le disposizioni introdotte in occasione della legge n. 178/2020.
Categorie:Crediti d'imposta
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