6 luglio 2011
Sanzioni AGCM: dal primo luglio è obbligatorio il pagamento con F24
Memory n. 286 del 06.07.2011 a cura di Riccardo Malvestiti
In data 01.07.2011 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova lista dei codici tributo F23 a seguito della soppressione di alcuni codici (752T, 753T, 760T e 761T). Come noto, infatti, con la risoluzione n. 135/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’utilizzo del sistema dei versamenti unitari, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche nei confronti delle sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. A seguito di una convenzione stipulata in data 30.09.2010 tra Agenzia delle Entrate e AGCM, infatti, è stata prevista l’introduzione delle modalità di riscossione tramite modello F24. A tal fine con la citata risoluzione n.135/E/2010 sono stati istituiti 4 codici tributo F24 perfettamente corrispondenti ai precedenti codici F23 e utilizzabili a partire dal 01.01.2011; è stata data la possibilità di utilizzare sia il modello di pagamento F23 che F24 fino al 30.06.2011; è stato stabilito il divieto di utilizzo, a partire dal 01.07.2011 dei codici F23, che vengono di conseguenza abrogati. Pertanto, concluso il termine transitorio entro il quale è stata provvisoriamente concessa la possibilità di effettuare i versamenti delle somme relative alle sanzioni AGCM, a partire dal 01.07.2011 per tali versamenti devono essere utilizzati esclusivamente i modelli di versamento “F24-Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo 752T, 753T, 760T e 761T.
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