26 ottobre 2017
Sanzioni per la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell’intermediario e il ravvedimento operoso
Memory n. 309 del 26.10.2017 a cura della Redazione
Gli intermediari abilitati, se trasmettono tardivamente le dichiarazioni in presenza di un incarico tempestivamente conferito, sono soggetti alla sanzione dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, da 516 euro a 5.164 euro, dimezzata se la tardività nella trasmissione è contenuta nei trenta giorni (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97). Queste sanzioni sono proprie degli intermediari e si aggiungono a quelle che possono essere irrogate al contribuente per effetto dell’omessa dichiarazione. Nel prosieguo del presente intervento verrà esaminata la disciplina sanzionatoria relativa all’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati. In particolare, vengono analizzati gli aspetti relativi: i) all’incarico conferito dopo il termine di scadenza; ii) alla trasmissione delle dichiarazioni integrative; iii) ai modelli 730; iv) al cumulo giuridico e alla continuazione; v) al ravvedimento delle violazioni commesse.
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