6 ottobre 2010

Società agricole con requisito di esclusività per la tassazione su base catastale

Con la circolare 50/E del 1° ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per le società agricole (snc, sas, srl, cooperative) che vogliono optare per la tassazione su base catastale, come previsto dalla Finanziaria 2007. Le società agricole che esercitano l’opzione per la tassazione del reddito catastale devono svolgere le attività agricole in modo esclusivo. L’Agenzia chiarisce che il requisito di esclusività non si concretizza soltanto nel possesso dei requisiti formali (ragione sociale e statuto), ma nell’effettivo svolgimento di attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Sono escluse, pertanto, dalla tassazione catastale, per esempio, le imprese che svolgono attività industriale e di trasporto. L’Agenzia chiarisce, inoltre, che le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale devono possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta; in oltre, viene precisato che non c’è nessuna esclusione automatica dall’applicazione della disciplina delle società di comodo. Nel documento di prassi in commento vengono fornite anche le indicazioni sui criteri di determinazione del reddito, chiarendo che le società che svolgono attività agricole oltre i limiti fissati dall’articolo 32 del TUIR determinano la base imponibile analiticamente ai sensi dell’articolo 56 e seguenti del TUIR. L’unica eccezione è rappresentata dalle Snc e Sas che svolgono agriturismo e che possono beneficiare del forfait al 25% ai sensi dell’art. 5 L. 413/91.
Categorie:Redditi d'impresa
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