10 marzo 2020

Società cessata: le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 175/2014 non sono retroattive

Memory n. 46 del 10.03.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 ha introdotto alcune modifiche relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 36 DPR n. 633/72 in materia di responsabilità dei soci, degli amministratori e dei liquidatori della società cessata, introducendo (in via generale) maggiori oneri a carico dei soggetti responsabili. L’art. 36 DPR n. 633/72 prevede una particolare responsabilità di carattere residuale qualora il soggetto IRES, a cui avrebbero fatto capo i rapporti fiscali, si sia estinto: in questo caso, al ricorrere di alcuni requisiti, possono essere chiamati a rispondere delle violazioni fiscali anche i liquidatori, i soci e gli amministratori della società. Le modifiche riguardano innanzitutto gli effetti della cancellazione della società: ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione ha effetto solamente trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese (questo, in particolare, il punto che verrà vagliato dalla Corte). Vengono, inoltre, modificate le disposizioni in materia di responsabilità dei soci, in riferimento ai quali viene introdotta una presunzione relativa alla distribuzione pro quota dei beni assegnati. La posizione dei liquidatori (e degli amministratori, per effetto del richiamo del comma 2 dell’articolo 36 DPR n. 602/73 al primo comma), invece, viene investita di un maggior onere probatorio: compete, infatti, a liquidatori ed amministratori provare di non aver leso gli interessi del fisco nell’ambito di una procedura di liquidazione. Con ordinanza n. 3750 del 14.02.2020 la Cassazione ha stabilito che le modifiche apportate all’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 hanno carattere sostanziale, pertanto il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione ella società si applicano esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo.
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