27 luglio 2021

Superbonus: ammesso il condominio amministrato da una cooperativa

Memory n. 148 del 27.07.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con Risposta ad interpello n. 436 del 23.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alla possibilità di accesso, da parte del condominio amministrato da una cooperativa, al c.d. “superbonus”. Rispondendo positivamente al quesito, l’Agenzia osserva che già con la circolare n. 24/E/2020 è stato precisato che sono destinatari dell’agevolazione, tra gli altri, i condomini e le cooperative a proprietà indivisa. Tenuto conto della locuzione usata dal legislatore (descrivendo l’ambito soggettivo si riferisce ai “condomini”), l’Agenzia ritiene che se il condominio costituito ha caratteristiche tali da essere equiparabile a quello previsto dal codice civile, questo potrà accedere al beneficio. Ricordiamo che con risposta ad interpello n. 94/E/2021, invece, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’applicazione del c.d. “Superbonus 110%” nei supercondomini precisando che la circostanza per cui ogni condominio ed il supercondominio hanno un proprio codice fiscale è ininfluente ai fini della concessione dell’agevolazione. Nella fattispecie trattata, in particolare: i) l’assemblea del supercondominio ha deliberato la sostituzione della centrale termina a servizio di tutti gli edifici; ii) le singole strutture condominiali hanno deliberato sullo svolgimento o meno dei lavori di isolamento termico delle facciate e del tetto. Ricordiamo che il beneficio in oggetto (con specifico riferimento agli interventi di risparmio energetico) spetta per gli interventi: i) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; ii) gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Oltre a tali interventi, possono rientrare nel beneficio i c.d. lavori di efficienza energetica "trainati", ovvero quelli diversi da quelli appena indicati. Ricordiamo che il superbonus al 110% costituisce un beneficio fiscale fruibile in: i) 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021; ii) 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2022.
Categorie:Superbonus
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