5 marzo 2014

Trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta di registro: la nuova disciplina fiscale dopo la riforma del D.Lgs. n. 23/2011

Memory n. 84 del 05.03.2014 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, con l’articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, sono state apportate importanti modifiche all’articolo 1 della tariffa allegata del TUR. Per effetto delle modifiche complessivamente apportate dalla citata disposizione e dalla legge n. 147 del 27.12.2013 (la legge di stabilità per il 2014), si devono applicare, ai fini dell’imposta di registro, tre aliquote (del nove, del due e del 12 per cento). In relazione a tali trasferimenti, inoltre, viene individuato un minimale d’imposta pari a 1.000 euro. Con la circolare n. 2/E del 21.02.2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in materia di imposta di registro, con particolare riguardo: i) al calcolo del valore dell’imposta da versare nel caso di permuta di immobili; ii) in riferimento alla divisione che prevede l’assegnazione di beni superiori alla quota di competenza; iii) alle agevolazioni attive a seguito dell’entrata in vigore della modifica alla tariffa allegata al TUR; iv) alle agevolazioni abrogate per effetto dell’entrata in vigore di tale provvedimento. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le novità in materia di tassazione degli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari alla luce dei chiarimenti forniti sull’argomento dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/2014 ed in particolare, in riferimento alle modifiche apportate all’articolo 1 della tariffa (parte prima) allegata al TUR.
Categorie:Imposta di registro
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