15 giugno 2016

Ufficializzata la proroga dei versamenti di UNICO 2016

Memory n. 180 del 15.06.2016 a cura di Alessandro Borghese

Con un comunicato stampa del 14.6.2016, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che è stato firmato il DPCM che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2016 e IRAP 2016, a favore dei contribuenti con studi di settore. Il DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza il 16.6.2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro). I versamenti possono quindi essere effettuati: i) entro il 6.7.2016, senza alcuna maggiorazione; ii) oppure dal 7.7.2016 al 22.8.2016 (poiché il 20 cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4%. Anche se non precisato dal comunicato stampa, la proroga dovrebbe riguardare anche: i) i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi; ii) i c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 del DL 98/2011 e i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all'art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché esclusi per legge; iii) i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore. I nuovi termini non riguardano i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 16.6.2016 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto (rinvio "ai 180 giorni") o della data di chiusura del periodo di imposta (soggetti "non solari"). Va rilevato, infine, che sono esclusi dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti: i) la prima rata dell’IMU e della Tasi dovuta per il 2016 la cui scadenza è quindi confermata al 16.6.2016; ii) l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva del 8% dovuta per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all’1.1.2016, al di fuori dell’ambito d’impresa, in quanto la scadenza naturale per il versamento dell’imposta sostitutiva è fissata al 30.06 e non al 16 giugno. Scadenza che dunque rimane confermata all’30.06.2016.
Categorie:Unico e 730
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