19 luglio 2011

Accertamenti esecutivi: il punto dopo la conversione del D.L sviluppo e la Manovra correttiva 2011

Daily news N. 216 del 19.07.2011 a cura di Riccardo Malvestiti

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La disciplina prevista in materia di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 29, co. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è stata modificata per effetto dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011) e, successivamente, dalla c.d. “manovra correttiva”. Con il decreto sviluppo, infatti, sono state previste alcune modifiche per favorire la tutela dei diritti dei contribuenti, semplificazione in materia di riscossione dei tributi e altro ancora. Ricordiamo che secondo quanto previsto dal citato decreto legge, infatti, a partire dal 01.07.2011 (data prevista prima dell’approvazione della manovra correttiva 2011 che ha previsto lo slittamento al 1 ottobre 2011) qualora sia emesso un atto di accertamento riferito al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati ovvero degli importi dovuti a titolo provvisorio in caso di impugnazione tempestiva dell’atto. È, altresì, disposto che tali atti divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e che in caso di inadempimento, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. Le modifiche operate dal decreto sviluppo, in particolare, hanno investito il comma 1 dell’articolo 29 DL n. 78/2010 e, tra queste, figura l’inserimento dell’IRAP tra le imposte per cui è applicabile la disciplina dell’accertamento esecutivo. Un’altra disposizione del decreto sviluppo che appare particolarmente rilevante, è la previsione dell’allungamento della sospensione dell’esecutività a 180 giorni a decorrere dall’affidamento ad Equitalia della riscossione delle somme risultanti dall’atto esecutivo. Riguardo alle istanze di sospensione all’esecuzione, infatti, in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni (e non più di 120 giorni come precedentemente previsto dal decreto legge n. 70/2011) dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli accertamenti esecutivi. Tale sospensione, però, non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. In caso di fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non può operare la sospensione dell’esecuzione in commento. Particolarmente rilevante, infine, risultano le ultime disposizioni contenute nella c.d. manovra correttiva 2011 che, come sopra accennato, prevede lo slittamento delle disposizioni in commento dal 01.07.2011 al 01.10.2011.
Categorie:Manovra Correttiva 2011
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