18 settembre 2020

Acquisizione di un immobile mediante contratto di leasing: plafond inapplicabile

Daily news n. 160 del 18.09.2020 a cura di Sandro Cerato

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A norma dell’articolo 8, comma 1, lett. c, del DPR n. 633/72, gli operatori economici che effettuano frequenti operazioni con l’estero (c.d. esportatori abituali): i) possono acquistare o importare beni e servizi in genere inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa senza applicazione dell’imposta, fatta eccezione per i fabbricati, le aree edificabili, nonché beni e i servizi per i quali l’Iva è indetraibile; ii) nei limiti del “plafond” disponibile (soglia monetaria riferita ai beni e servizi che possono essere acquistati e importati senza applicazione dell’IVA) costituito dall’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie ed operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) registrate nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso), ovvero nei dodici mesi precedenti (c.d. plafond mobile). Con la recente risposta ad interpello 3.9.2020 n. 304, l’Agenzia delle entrate ha ribadito il divieto di utilizzare il plafond per l’acquisizione di fabbricati in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing. Secondo la prassi amministrativa, ancorché l’articolo 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/72 escluda le sole cessioni di fabbricati, l’esclusione deve essere estesa anche a diverse modalità di acquisizione dei fabbricati o delle aree fabbricabili (Circolare 145/E/1998 e principio di diritto Agenzia delle Entrate 14/2019). In più occasioni, la Corte di Cassazione, chiamata a risolvere controversie aventi ad oggetto l’utilizzo dell’agevolazione del plafond sull’Iva esposta sui canoni di leasing in genere (mobiliare o immobiliare), ha assunto però una posizione differente rispetto a quella sostenuta dall’Agenzia delle entrate, ammettendo l’acquisto senza applicazione dell’imposta anche con riferimento a beni ottenuti in base ad un contratto di leasing, salvo che le parti abbiano convenuto il trasferimento della proprietà del bene (o comunque del potere di disporne) alla scadenza del rapporto contrattuale (Cass. 23329/2013).
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