28 settembre 2020

Credito d’imposta per l’adeguamento luoghi di lavoro: ultimi chiarimenti di prassi

Daily news n. 166 del 28.09.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Credito d’imposta per l’adeguamento luoghi di lavoro: ultimi chiarimenti di prassi - Daily news n. 166 del 28.09.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca€ 6,00

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L'art. 120 del DL 34/2020 ha istituito un credito d'imposta al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del Coronavirus. L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell'apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei). Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, con un limite massimo di spese ammissibili pari a 80.000 euro. Il credito spettante è quindi sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020): i) dal 20.7.2020 al 30.11.2021; ii) in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate; iii) utilizzando l'apposito modello; iv) direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato. Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall'1.1.2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020. Il credito d'imposta può essere: i) utilizzato dall'1.1.2021 al 31.12.2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; ii) ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020). L'Agenzia delle Entrate, con le risposte interpello 16.9.2020 nn. 361 e 362, ha fornito ulteriori indicazioni in merito all'ambito applicativo del credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020. In particolare: i) sono escluse le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore, posto che le linee guida non impongono in alcun modo l'incremento degli ascensori al fine di garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza; ii) in caso di rimodulazione degli spazi esistenti per garantire la sicurezza, possono beneficiare dell'agevolazione tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili). Sono pertanto agevolabili le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione e dell'impianto elettrico degli ambienti, danneggiati a seguito della rimodulazione degli spazi.
Categorie:Crediti d'imposta
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